TESTO
della proposta di legge n. 1318
TESTO
della Commissione
Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi. Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali.
 
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
 
Art. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).
        1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
        2. I titolari di cariche pubbliche hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
      3. I titolari di cariche pubbliche hanno altresì l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad esse un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

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Art. 2.
(Conflitto di interessi).
 

      1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

        2. Sussiste altresì conflitto di interessi nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il secondo grado del titolare di una carica di Governo, ovvero del presidente di una regione, del componente di una giunta regionale, del presidente o del componente di una giunta provinciale, del sindaco o del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
        3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

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Capo II
AUTORITÀ PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DELLE FORME DI ILLECITO ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
      (V. articolo 5).
Art. 3.
(Istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).
 

      1. È istituita l'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.

        2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è organo collegiale composto da cinque membri, dei quali due sono eletti dal Senato della Repubblica, due dalla Camera dei deputati, uno, con funzione di presidente, è nominato dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro.
        3. L'elezione da parte di ciascuna Camera ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
        4. Possono far parte dell'Autorità i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
        5. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
          a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
            b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2, comma 1;

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            c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
            d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 7;
            e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
        6. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera d) del comma 5 venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 9.
        7. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
          a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
            b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
            c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
            d) esercitare attività imprenditoriali;
            e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società

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  pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
            f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria;
            g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.
        8. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
        9. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 7 quando:
          a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;
            b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;
            c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;
            d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
        10. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si

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  discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.
        11. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni e il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.
        12. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
          a) parlamentare italiano o europeo;
            b) titolare di una carica di Governo;
            c) giudice costituzionale;
            d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;
            e) componente di altra Autorità indipendente;
            f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
            g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia del Governo;
            h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
            i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;
            l) presidente di provincia o sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
 

      13. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Autorità non sono valide se non sono presenti almeno quattro componenti.


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  Esse sono adottate a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
        14. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione.
        15. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 

Art. 4.
(Funzioni e poteri dell'Autorità).

      (V. articolo 6).

      1. L'Autorità esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 7.

        2. L'Autorità svolge altresì le funzioni attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con i poteri e i limiti dell'Alto Commissario, ferma l'indipendenza dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      (V. articolo 12, comma 4).       3. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.
      (V. articolo 12, comma 1).       4. L'Autorità può chiedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
      (V. articolo 12, comma 2).       5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni

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  ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
        6. L'Autorità può altresì consultare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre Autorità di settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
      (V. articolo 12, comma 3).       7. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema.
        8. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
 

Art. 5.
(Personale dell'Autorità).

      (V. articolo 5, commi 4 e 5).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

        2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, tenuto conto delle specifiche

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  esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità.
        3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità.
        4. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 6 è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
        5. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
        6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, dal quale è nominato, nei limiti di spesa di cui al comma 4, sentiti tutti i membri dell'Autorità stessa.
        7. Le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
 

Art. 6.
(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).

      (V. articolo 12, comma 5).

      1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della corte d'appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La corte d'appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.


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        2. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
        3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della corte d'appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro venti giorni dalla data di notifica.
        4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale decide entro venti giorni.
 

Capo III
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO

Art. 7.
(Adempimenti dei titolari di cariche di Governo).

      (V. articolo 12, commi da 7 a 21).

      1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, a una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8.

      2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità, nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui al medesimo articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti

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Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Decorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.
 

Art. 14.
(Nozione di trust cieco).
 

      1. A norma della presente legge per trust cieco si intende quella tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa.